IL SINDACO
Premesso che:
- la diffusione della pubblicità tramite volantini, depliant, opuscoli e manifesti nelle vie, nelle piazze ed in tutti i luoghi pubblici o di uso pubblico, nonché nei portoni e negli androni delle abitazioni private e sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture causa un’ingente quantità di rifiuti con degrado dell’igiene e del decoro della città;
- E’ uso apporre, all’ingresso dei palazzi condominiali, cassette aperte per la distribuzione cumulativa di volantini pubblicitari che ne consentono la visione ed il prelievo occasionale anche a passanti i quali, una volta letti, spesso li gettano per strada producendo rifiuti; –
- Il getto di tali carte, determina oltre all’inquinamento del suolo anche ingenti spese per l’Amministrazione che impiega uomini e mezzi per la raccolta, che spesso risulta vana a causa di vento pioggia;
- Spesso tali carte, trasportate dalla pioggia vanno ad intasare ed occludere le caditoie stradali, con gravissime conseguenze per il mancato deflusso delle acque piovane.
CONSIDERATO
che l’Amministrazione è fortemente impegnata nel perseguimento della tutela dell’ambiente e del decoro urbano, nonché della salvaguardia dell’igiene pubblica compromessa dallo svolazzante materiale pubblicitario contaminato dai rifiuti stradali, deiezioni canine ecc,;
RITENUTO
di dover regolamentare l’attività di distribuzione del materiale pubblicitario sul territorio comunale;
ORDINA
1. E’ fatto divieto a tutte le attività economiche di effettuare, in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione di manifesti sui pali dell’illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi nonché su qualsiasi altro supporto murale o strutturale; 2. E’ fatto divieto di distribuire, su tutto il territorio comunale, volantini ai conducenti o ai passeggeri dei veicoli in prossimità degli incroci;
3. E’ fatto divieto di distribuire su tutto il territorio comunale volantini, opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le porte di accesso, nei portoni e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli;
4. E’ Fatto divieto di lanciare, su tutto il territorio comunale, volantini, buoni sconto, biglietti omaggio e materiale similare;
5. E’ consentita, se svolta secondo le previsioni di legge nonché di quelle contenute nella presente ordinanza, la distribuzione di depliant commerciali “porta a porta” intesa esclusivamente quale deposito di questi ultimi nella cassetta della posta o in altro contenitore all’uopo destinato, purchè idonee a 2 Comune di Delia COMPOLIMUN 41 12-08-2019 Copia conforme all’originale firmato cartaceamente 2/4 contenere per dimensione e quantità dette carte che, al pari dell’altra corrispondenza, non devono essere asportabili da terzi ovvero cadere dalle cassette o dai contenitori stessi;
6. Le ditte e/o gli incaricati delle operazioni di volantinaggio, dovranno segnalare almeno tre giorni prima congiuntamente al Comando di Polizia Locale ed al Servizio Tributi del Comune di Delia (CL), la data e l’ora di inizio e conclusione delle operazioni, il numero degli addetti utilizzati, nonché l’itinerario che seguiranno nella distribuzione dei volantini, mediante consegna a mano o tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica: tributi.delia@pec.it – ragioneria.delia@pec.it
7. L’autorizzazione per l’effettuazione del volantinaggio si intende rilasciata solo a seguito della suddetta preventiva comunicazione e pagamento dell’imposta comunale di pubblicità; 8. In occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, celebrative ecc. potranno essere distribuiti volantini nell’ambito delle manifestazioni autorizzate su aree pubbliche ai cittadini che si dimostrano interessati.
AVVERTE
Che i trasgressori della presente ordinanza, aziende commissionarie, personale reclutato, saranno soggetti,salvo che il fatto sia previsto dalla Legge come reato, o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento delle seguenti sanzioni pecuniarie:
- Per le aziende commerciali che ricorrono alla pratica del volantinaggio per promuovere i loro prodotti nonché per le aziende distributrici, in solido con gli autori materiali della diffusione effettuata in violazione delle disposizioni previste nei precedenti punti da 1 a 7: E’ prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, oltre al rimborso spese per il ripristino dello stato dei luoghi;
- Per i committenti della distribuzione dei volantini in modo indiscriminato nell’ambito delle manifestazioni di cui al precedente comma 8, in solido con gli autori materiali della diffusione: E’ prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 a € 500,00, oltre al rimborso di eventuali spese per il ripristino dello stato dei luoghi; I trasgressori del suddetto obbligo sono ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’art.16 della Legge n.689/81.