Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 226 in data 21/09/2021 è stato pubblicato il D.L. n. 127 ad oggetto: “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening.”

Con l’entrata in vigore del suddetto D.L. 127/2021, dal 15 ottobre prossimo e fino al 31/12/2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza ), al personale delle amministrazioni pubbliche, per l’accesso nei luoghi in cui svolge l’attività lavorativa, è fatto obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all’articolo 9 del D.L. 52/2021  (certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2  o  guarigione dall’infezione da  SARS-CoV-2,  ovvero  l’effettuazione  di  un  test molecolare o  antigenico rapido  con  risultato  negativo  al  virus SARS-CoV-2).

Per quanto suddetto le superiori disposizione si applicano sia al personale e ai soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l’amministrazione comunale, anche sulla base di contratti esterni (art. 1 comma 2 D.L. 127/2021), sia ai soggetti titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice (art. 1 comma 11 D.L. 127/2021).

Saranno esentati i soggetti in possesso di idonea certificazione medica rilasciata secondo la normativa del Ministero della Salute che ne certifichi l’esenzione dall’obbligo vaccinale.

Qualora il personale in indirizzo comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata e di sospensione di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. La sospensione di cui al primo periodo è disposta dal datore di lavoro a dal soggetto da lui delegato.

E’ prevista la sanzione pecuniaria da euro 600 ad euro 1.500 ai dipendenti che contravvengono alle prescrizioni anzidette, oltre alle conseguenze disciplinari
secondo i regolamenti comunali vigenti.

Entro il 15 ottobre devono essere definite le modalità per l’organizzazione delle verifiche anche a campione e i controlli saranno posti in essere all’accesso dei luoghi di lavoro; con successivo atto saranno individuati i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni degli obblighi di cui in premessa.

Si invitano i Responsabili di P.O. in indirizzo ad informare il personale
dipendente circa la nuova normativa anti COVID-19 al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-COV-2.

Si confida nella puntuale attuazione di quanto espressamente disposto dal Decreto Legge
21/09/2021, n. 127, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2.

IL SINDACO

DECRETO n. 127 del 21.09.2021 “DECRETO GREEN PASS “ – CIRCOLARE.